AccordoSez. C

Art. 14

Abolizione delle tariffe da parte della Comunità

In vigore dal 21 nov 2003
Abolizione delle tariffe da parte della Comunità 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari del Sudafrica diversi da quelli elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 1 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 2 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 91% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'82% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 73% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 64% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 55% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tatti i dazi sono ridotti al 36% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 27% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 18% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 9% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 3 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'87% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; sete anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato è applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti. 5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 4 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'83% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 17% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato è applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti. 6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari del Sudafrica sono enumerati nell'elenco 5 dell'allegato IV e sono applicati conformemente alle condizioni ivi menzionate. Il Consiglio di cooperazione può decidere: (a) l'ampliamento dell'elenco dei prodotti agricoli trasformati enumerati nell'elenco 5 dell'allegato IV, e (b) la riduzione dei dazi applicabili ai prodotti agricoli trasformati. Tale riduzione dei dazi può aver luogo quando negli scambi tra la Comunità e il Sudafrica i dazi applicabili ai prodotti di base vengono ridotti o in risposta alle riduzioni derivanti dalle concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati. 7. I dazi doganali ridotti applicabili a talune importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari del Sudafrica sono enumerati nell'elenco 6 dell'allegato IV. Tali dazi sono applicati a partire dall'entrata in vigore del presente accordo e conformemente alle condizioni menzionate nel suddetto allegato. 8. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti trasformati originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 7 dell'allegato IV sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo, in base agli sviluppi futuri della politica agricola comune. 9. Le concessioni tariffarie sui prodotti enumerati nell'elenco 8 dell'allegato IV non sono applicabili poiché tali prodotti sono coperti da denominazioni UE protette. 10. Le concessioni tariffarie applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato V sono applicate conformemente alle condizioni ivi menzionate.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-14

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Abolizione delle tariffe da parte della Comunità (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo