AccordoSez. B

Art. 10

Definizione

In vigore dal 21 nov 2003
Definizione Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Sudafrica, ad eccezione dei prodotti che rientrano nella definizione di prodotti agricoli a titolo del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-10

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Definizione (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo