Accordo›Sez. B
Art. 10
Definizione
In vigore dal 21 nov 2003
Definizione
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Sudafrica, ad eccezione dei prodotti che rientrano nella definizione di prodotti agricoli a titolo del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-10