Accordo›Titolo II›Sez. A
Art. 9
Imposte di effetto equivalente ai dazi doganali
In vigore dal 21 nov 2003
Imposte di effetto equivalente ai dazi doganali
All'entrata in vigore dell'accordo la Comunità e il Sudafrica aboliscono tutte le imposte di effetto equivalente ai dazi doganali sulle loro rispettive importazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-9