AccordoSez. C

Art. 13

Definizione

In vigore dal 21 nov 2003
Definizione Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Sudafrica coperti dalla definizione dell'OMC dei prodotti agricoli e della pesca (capitolo 3, 1604,1605 e prodotti 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000)
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-13

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Definizione (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo