Accordo›Sez. C
Art. 13
Definizione
In vigore dal 21 nov 2003
Definizione
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Sudafrica coperti dalla definizione dell'OMC dei prodotti agricoli e della pesca (capitolo 3, 1604,1605 e prodotti 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-13