Accordo›Sez. C
Art. 16
Salvaguardia agricola
In vigore dal 21 nov 2003
Salvaguardia agricola
In deroga alle altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell', qualora, data la particolare sensibilità dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti perturbasse o minacciasse di perturbare gravemente i mercati dell'altra Parte, il Consiglio di cooperazione esaminerà immediatamente la questione per trovare una soluzione adeguata. In attesa della decisione del Consiglio di cooperazione e laddove circostanze eccezionali richiedano un'azione immediata, la Parte lesa potrà adottare le misure provvisorie necessarie per limitare o riparare i danni. Nell'adozione di tali misure provvisorie la Parte lesa tiene conto degli interessi di entrambe le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-16