Accordo›Titolo III›Sez. A
Art. 24
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 21 nov 2003
Clausola di salvaguardia
1. Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, la Comunità o il Sudafrica secondo il caso, può adottare misure idonee alle condizioni previste dall'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia o dall'accordo sull'agricoltura allegati all'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, e secondo le procedure di cui all'.
2. Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un deterioramento grave della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, quest'ultima può, dopo avere valutato soluzioni alternative, adottare a titolo eccezionale misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alla(e) regione(i) interessata(e), secondo le procedure di cui all'.
3. Qualora un prodotto sia importato in quantità e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un deterioramento grave della situazione economica di uno o più degli altri membri dell'Unione doganale dell'Africa australe, il Sudafrica può, su richiesta del paese o dei paesi interessati, e dopo avere valutato soluzioni alternative, adottare a titolo eccezionale misure di vigilanza o di salvaguardia, secondo le procedure di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-24