AccordoTitolo IIISez. A

Art. 26

Procedure di salvaguardia

In vigore dal 21 nov 2003
Procedure di salvaguardia 1. Qualora la Comunità o il Sudafrica attui un meccanismo di vigilanza relativamente alle difficoltà di cui all', il cui obiettivo è la comunicazione rapida di informazioni sull'andamento dei flussi di scambi, ne informa l'alta Parte e, se necessario, avvia consultazioni con quest'ultima. 2. Nelle circostanze specificate all', prima, di adottare le misure previste da tale articolo o, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la Comunità o il Sudafrica, a seconda dei casi, il più rapidamente possibile fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 3. Nella scelta dei provvedimenti da adottare si privilegiano quelli che perturbano meno il funzionamento del presente accordo ed essi sono applicati soltanto nella misura necessaria per prevenire o rimediare ad un danno grave e facilitare l'adeguamento. 4. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 5. Per l'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l', le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di cooperazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il Consiglio di cooperazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro tenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare misure adeguate per risolvere il problema. Dette misure devono essere adottate per un periodo non superiore a tre anni e devono contenere elementi che condurranno gradualmente alla loro eliminazione, al più tardi, alla fine del periodo fissato. b) Quando circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile ogni informazione preliminare o, a seconda dei casi, ogni esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o il Sudafrica, può, nelle situazioni definite all', applicare immediatamente le misure di salvaguardia necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-26

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Procedure di salvaguardia (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo