AccordoSez. B

Art. 31

Trasporti marittimi

In vigore dal 21 nov 2003
Trasporti marittimi 1. Le Parti cercano di applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimi internazionali su basi commerciali fondati su norme di concorrenza leale. 2. Le Parti decidono di estendere ai cittadini dell'altra Parte e alle navi registrate sul territorio dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla nazione più favorita per quanto riguarda il trasporto marittimo di merci, di passeggeri o di entrambi, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti e le relative spese e imposte, le strutture doganali e l'assegnazione di attracchi e strutture per il carico e lo scarico, su basi di concorrenza leale e a condizioni commerciali. 3. Le Parti decidono di considerare il trasporto marittimo, comprese le operazioni intermodali, nel contesto dell', a prescindere da restrizioni legate alla nazionalità o da accordi conclusi dall'una o dall'altra Parte, che esistono attualmente e che devono essere conformi ai diritti e agli obblighi delle Parti ai sensi dell'accordo GATS.
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Trasporti marittimi (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo