Accordo›Sez. C
Art. 33
Movimenti di capitali
In vigore dal 21 nov 2003
Movimenti di capitali
1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale della bilancia dei pagamenti, la Comunità e il Sudafrica garantiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Sudafrica effettuati in società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi.
2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare ed eventualmente liberalizzare integralmente il movimento dei capitali tra la Comunità e il Sudafrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-33