AccordoSez. C

Art. 33

Movimenti di capitali

In vigore dal 21 nov 2003
Movimenti di capitali 1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale della bilancia dei pagamenti, la Comunità e il Sudafrica garantiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Sudafrica effettuati in società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare ed eventualmente liberalizzare integralmente il movimento dei capitali tra la Comunità e il Sudafrica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Movimenti di capitali (Art. 33 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo