Accordo›Sez. C
Art. 32
Pagamenti correnti
In vigore dal 21 nov 2003
Pagamenti correnti
1. Fatte salve le disposizioni dell', le Parti si impegnano ad autorizzare, in una valuta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra cittadini della Comunità e del Sudafrica.
2. Il Sudafrica può adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni del paragrafo 1, che liberalizzano i pagamenti correnti, non siano utilizzate dai suoi cittadini per procedere a uscite di capitali non autorizzate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-32