AccordoSez. C

Art. 32

Pagamenti correnti

In vigore dal 21 nov 2003
Pagamenti correnti 1. Fatte salve le disposizioni dell', le Parti si impegnano ad autorizzare, in una valuta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra cittadini della Comunità e del Sudafrica. 2. Il Sudafrica può adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni del paragrafo 1, che liberalizzano i pagamenti correnti, non siano utilizzate dai suoi cittadini per procedere a uscite di capitali non autorizzate.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-32

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