AccordoSez. D

Art. 37

Misure idonee

In vigore dal 21 nov 2003
Misure idonee Se la Comunità o il Sudafrica ritengono che una determinata pratica sul suo mercato interno sia incompatibile con le condizioni di cui all', e che: (a) tale pratica non è adeguatamente prevista dalle norme di attuazione di cui all'; o (b) in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, la Parte interessata può adottare misure idonee conformi alle sue normative, previa consultazione nell'ambito del Consiglio di cooperazione, o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organo. Le misure idonee da adottare rispettano le competenze dell'autorità garante della concorrenza interessata.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-37

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Misure idonee (Art. 37 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo