Accordo›Sez. D
Art. 37
Misure idonee
In vigore dal 21 nov 2003
Misure idonee
Se la Comunità o il Sudafrica ritengono che una determinata pratica sul suo mercato interno sia incompatibile con le condizioni di cui all', e che:
(a) tale pratica non è adeguatamente prevista dalle norme di attuazione di cui all'; o
(b) in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,
la Parte interessata può adottare misure idonee conformi alle sue normative, previa consultazione nell'ambito del Consiglio di cooperazione, o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organo. Le misure idonee da adottare rispettano le competenze dell'autorità garante della concorrenza interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-37