AccordoSez. D

Art. 35

Definizione

In vigore dal 21 nov 2003
Definizione Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Sudafrica: (a) gli accordi e le pratiche concertate tra imprese aventi legami orizzontali, le decisioni di associazioni di imprese e gli accordi tra imprese aventi legami verticali, che hanno per effetto di impedire o restringere sostanzialmente il gioco della concorrenza sul territorio della Comunità o del Sudafrica, a meno che le imprese non possano dimostrare che gli effetti contrari alla concorrenza sono di minore importanza rispetto agli effetti ad essa favorevoli; (b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese del loro potere di mercato su tutto il territorio della Comunità o del Sudafrica o in una sua parte sostanziale.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-35

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Definizione (Art. 35 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo