Accordo›Sez. C
Art. 34
Difficoltà della bilancia dei pagamenti
In vigore dal 21 nov 2003
Difficoltà della bilancia dei pagamenti
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Sudafrica abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Sudafrica, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV degli statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Sudafrica, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le sottopone il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-34