AccordoSez. C

Art. 34

Difficoltà della bilancia dei pagamenti

In vigore dal 21 nov 2003
Difficoltà della bilancia dei pagamenti Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Sudafrica abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Sudafrica, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV degli statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Sudafrica, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le sottopone il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-34

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Difficoltà della bilancia dei pagamenti (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo