Accordo›Sez. B
Art. 29
Riaffermazione degli obblighi ai sensi del GATS
In vigore dal 21 nov 2003
Riaffermazione degli obblighi ai sensi del GATS
1. Riconoscendo l'importanza crescente dei servizi per lo sviluppo delle loro economie, nei limiti delle loro rispettive competenze, le Parti sottolineano l'importanza del rispetto rigoroso dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), in particolare quanto al principio del trattamento della nazione più favorita, nonché dei suoi protocolli applicabili e impegni allegati.
2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:
a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo;
b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esecuzioni alla clausola della nazione più favorita allegato dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.
3. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi quali figurano in allegato al quarto protocollo del GATS relativo alle telecomunicazioni di base e al quinto protocollo sui servizi finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-29