AccordoTitolo IIISez. A

Art. 27

Eccezioni

In vigore dal 21 nov 2003
Eccezioni L'accordo non preclude l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione, al transito e al commercio di beni d'occasione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, o alle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata, quando prevalgono condizioni identiche, nè una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-27

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