AccordoTitolo IIISez. A

Art. 25

Misure di salvaguardia transitorie

In vigore dal 21 nov 2003
Misure di salvaguardia transitorie 1. In deroga alle disposizioni dell', il Sudafrica può adottare misure eccezionali di durata limitata, che deroghino alle disposizioni degli , sotto forma di aumento o di reintroduzione di dazi doganali. 2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in gravi difficoltà derivanti dall'aumento delle importazioni originarie della Comunità a seguito della riduzione dei dazi di cui agli , in particolare qualora dette difficoltà causino gravi problemi sociali. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Sudafrica ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il livello del dazio di base o delle aliquote del dazio NPF applicate o il 20% ad valorem, a seconda di quale sia il valore più basso, e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo di tutte le importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 10% delle importazioni complessive di prodotti industriali originari della Comunità nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai quattro anni. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni. Questi termini possono essere prolungati eccezionalmente con decisione del Consiglio di cooperazione. 5. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle imposte o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. 6. Il Sudafrica informa il Consiglio di cooperazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure prima della loro applicazione per arrivare ad una soluzione soddisfacente. Questa notifica comprende un calendario indicativo relativo all'introduzione e alla successiva abolizione dei dazi doganali da imporre. 7. Se le Parti non raggiungono un accordo riguardante le misure proposte di cui al paragrafo 6 entro 30 giorni dalla suddetta notifica, il Sudafrica può adottare le misure idonee per rimediare alla situazione e comunica al Consiglio di cooperazione un calendario definitivo di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi dal primo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali di importo equivalente. Il Consiglio di cooperazione può decidere un calendario diverso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure di salvaguardia transitorie (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo