Accordo›Sez. D
Art. 38
Cortesia attiva
In vigore dal 21 nov 2003
Cortesia attiva
1. Le Parti decidono che, ogniqualvolta che la Commissione o l'autorità sudafricana garante della concorrenza abbiano motivo di credere che pratiche anticoncorrenziali, accertate a norma dell', si svolgano sul territorio dell'altra autorità e ledano considerevolmente interessi importanti delle Parti, può chiedere all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte di adottare le misure correttive idonee ai sensi delle norme sulla concorrenza della suddetta autorità.
2. Tale richiesta non pregiudica l'avvio di qualsiasi azione giudicata necessaria nell'ambito della normativa in materia di concorrenza dell'autorità richiedente e non ostacola in alcun modo il potere di decisione o l'indipendenza dell'autorità interpellata.
3. Fatti salvi le sue funzioni, i suoi diritti e obblighi o la sua indipendenza, l'autorità in materia di concorrenza interpellata tiene debitamente e pienamente conto delle osservazioni e della documentazione fornita dall'autorità richiedente, in particolare per quanto riguarda la natura delle attività anticoncorrenziali in questione, le imprese coinvolte e i pretesi effetti pregiudizievoli sugli interessi rilevanti della Parte che si ritiene danneggiata.
4. Quando la Commissione o l'autorità sudafricana garante della concorrenza decide di condurre un'inchiesta o intende adottare misure che possano incidere considerevolmente sugli interessi dell'altra Parte, le Parti devono consultarsi, su richiesta dell'una o dell'altra, e adoperarsi per trovare una soluzione reciprocamente accettabile alla luce dei rispettivi interessi fondamentali, ciascuna tenendo in debito conto le normative, la sovranità e l'indipendenza dell'autorità di concorrenza dell'altra e le considerazioni di cortesia attiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-38