AccordoSez. E

Art. 41

Aiuti pubblici

In vigore dal 21 nov 2003
Aiuti pubblici 1. Nella misura in cui può incidere sugli scambi tra la Comunità e il Sudafrica, qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci, falsi o minacci di falsare la concorrenza, e che non viene a sostegno di uno o più obiettivi specifici di interesse pubblico dell'una o dell'altra Parte, è incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo. 2. Le Parti decidono che è nel loro interesse garantire che gli aiuti pubblici siano accordati in modo onesto, equo e trasparente:
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-41

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Aiuti pubblici (Art. 41 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo