Accordo›Sez. E
Art. 41
Aiuti pubblici
In vigore dal 21 nov 2003
Aiuti pubblici
1. Nella misura in cui può incidere sugli scambi tra la Comunità e il Sudafrica, qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o la produzione di determinate merci, falsi o minacci di falsare la concorrenza, e che non viene a sostegno di uno o più obiettivi specifici di interesse pubblico dell'una o dell'altra Parte, è incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo.
2. Le Parti decidono che è nel loro interesse garantire che gli aiuti pubblici siano accordati in modo onesto, equo e trasparente:
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-41