AccordoSez. E

Art. 43

Trasparenza

In vigore dal 21 nov 2003
Trasparenza Ciascuna Parte vigila sulla trasparenza nel settore degli aiuti pubblici. In particolare, su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni sui regimi di aiuti, su singoli casi di aiuto pubblico o sull'importo complessivo e sulla ripartizione degli aiuti accordati. Lo scambio di informazioni tra le Parti tiene conto dei limiti imposti dalle rispettive legislazioni in materia di segreto professionale e di segreto di impresa.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-43

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Trasparenza (Art. 43 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo