Accordo›Sez. F
Art. 48
Dogane
In vigore dal 21 nov 2003
Dogane
1. Le Parti incoraggiano e facilitano la cooperazione tra i loro servizi doganali per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di scambi e la lealtà delle transazioni commerciali. Da una tale cooperazione scaturiscono, in particolare, scambi di informazioni e programmi di formazione.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo e, in particolare, ai sensi dell', le autorità amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca assistenza conformemente alle disposizioni del Protocollo 2 del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-48