Accordo›Titolo VI
Art. 90
Lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro
In vigore dal 21 nov 2003
Lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro
Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a cooperare nella lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro:
(a) promuovendo la definizione di un piano generale del Sudafrica destinato alla lotta contro la droga e migliorando l'efficacia dei programmi regionali sudafricani e dell'Africa australe volti a combattere l'abuso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché la produzione, la fornitura e il traffico di queste sostanze, in base alle pertinenti convenzioni internazionali dell'ONU sulla lotta contro la droga;
(b) prevenire l'utilizzazione delle loro istituzioni finanziarie per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in genere e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare in base a norme equivalenti a quelle adottate in materia dagli organismi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF), e
(c) impedendo lo sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope in base a norme equivalenti a quelle adottate in materia dalle autorità internazionali competenti, in particolare la Task Force "Azione chimica" (CATF).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-90