Accordo›Titolo VI
Art. 87
Informazione
In vigore dal 21 nov 2003
Informazione
Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere e favorire gli scambi di informazioni privilegiando, fra l'altro, la diffusione delle informazioni sulla cooperazione tra il Sudafrica e la Comunità. Le Parti si adoperano inoltre per fornire al grande pubblico le informazioni di base sul Sudafrica e sull'Unione europea, agli ambienti specializzati sudafricani informazioni specifiche sulle politiche dell'Unione europea e agli ambienti specializzati dell'Unione europea informazioni specifiche sulle politiche del Sudafrica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-87