Accordo›Titolo VI
Art. 92
Sanità
In vigore dal 21 nov 2003
Sanità
1. Le Parti cooperano per migliorare la salute mentale e fisica delle popolazioni mediante la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.
2. Nel settore della pubblica sanità, le Parti cooperano mettendo
in comune le rispettive conoscenze ed esperienze per quanto
riguarda i programmi volti, fra l'altro, a diffondere le
informazioni, a migliorare l'istruzione e la formazione degli operatori del settore sanitario, a tenere sotto controllo le malattie e a sviluppare sistemi di informazione sanitaria, a
ridurre i rischi di malattie legate allo stile di vita, a
prevenire e a combattere l'HIV/AIDS e le altre malattie trasmissibili.
3. La cooperazione riguardante la sicurezza e la salute sul posto di lavoro comprende scambi di informazioni sulle misure
legislative e non legislative volte a prevenire gli infortuni, le malattie professionali e i rischi professionali.
4. La cooperazione nel settore farmaceutico può comprendere un
sostegno per la valutazione e la registrazione dei medicinali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-92