AccordoTitolo VI

Art. 92

Sanità

In vigore dal 21 nov 2003
Sanità 1. Le Parti cooperano per migliorare la salute mentale e fisica delle popolazioni mediante la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 2. Nel settore della pubblica sanità, le Parti cooperano mettendo in comune le rispettive conoscenze ed esperienze per quanto riguarda i programmi volti, fra l'altro, a diffondere le informazioni, a migliorare l'istruzione e la formazione degli operatori del settore sanitario, a tenere sotto controllo le malattie e a sviluppare sistemi di informazione sanitaria, a ridurre i rischi di malattie legate allo stile di vita, a prevenire e a combattere l'HIV/AIDS e le altre malattie trasmissibili. 3. La cooperazione riguardante la sicurezza e la salute sul posto di lavoro comprende scambi di informazioni sulle misure legislative e non legislative volte a prevenire gli infortuni, le malattie professionali e i rischi professionali. 4. La cooperazione nel settore farmaceutico può comprendere un sostegno per la valutazione e la registrazione dei medicinali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-92

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanità (Art. 92 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo