Accordo›Titolo VI
Art. 91
Protezione dei dati
In vigore dal 21 nov 2003
Protezione dei dati
1. Le Parti cooperano per migliorare il livello di protezione nel trattamento dei dati personali, tenendo conto delle norme internazionali.
2. La cooperazione finalizzata alla protezione dei dati personali può comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti nonché l'avvio di programmi e progetti comuni.
3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi
fatti in questo settore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-91