AccordoTitolo VI

Art. 91

Protezione dei dati

In vigore dal 21 nov 2003
Protezione dei dati 1. Le Parti cooperano per migliorare il livello di protezione nel trattamento dei dati personali, tenendo conto delle norme internazionali. 2. La cooperazione finalizzata alla protezione dei dati personali può comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti nonché l'avvio di programmi e progetti comuni. 3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi fatti in questo settore.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-91

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Protezione dei dati (Art. 91 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo