AccordoTitolo VII

Art. 93

Obiettivo

In vigore dal 21 nov 2003
Obiettivo Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, la Comunità concede al Sudafrica un'assistenza finanziaria e tecnica sotto forma di aiuti non rimborsabili e di prestiti onde contribuire a finanziare il suo sviluppo socioeconomico.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-93

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Obiettivo (Art. 93 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo