Accordo›Titolo VIII
Art. 97
Quadro istituzionale
In vigore dal 21 nov 2003
Quadro istituzionale
1. Le Parti decidono di istituire un Consiglio di cooperazione incaricato di:
(a) garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'accordo nonché il dialogo fra le Parti,
(b) analizzare l'andamento del commercio e della cooperazione fra le Parti;
(c) cercare metodi appropriati per prevenire i problemi che potrebbero insorgere nei settori contemplati dall'accordo;
(d) scambiare opinioni e formulare suggerimenti su tutte le questioni di reciproco interesse connesse al commercio e alla cooperazione, compresi i futuri interventi e le risorse disponibili per attuarli.
2. Le Parti stabiliscono, previa consultazione, la composizione, la frequenza, l'ordine del giorno e la sede delle riunioni del Consiglio di cooperazione.
3. Il suddetto Consiglio di cooperazione è autorizzato a prendere decisioni in merito a tutte le questioni contemplate dal presente accordo.
4. Le Parti convengono di promuovere e agevolare regolari contatti tra i rispettivi parlamenti sui vari settori di cooperazione contemplati dall'accordo.
5. Analogamente, le Parti incoraggiano i contatti tra altre istituzioni analoghe e competenti del Sudafrica e dell'Unione europea, quali il Comitato economico e sociale della Comunità europea e il Consiglio nazionale sudafricano per lo sviluppo economico e il lavoro (NEDLAC).
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