Accordo›Titolo VIII
Art. 100
Non discriminazione
In vigore dal 21 nov 2003
Non discriminazione
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
(a) le misure applicate dal Sudafrica nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;
(b) le misure applicate dalla Comunità e dagli Stati membri nei confronti del Sudafrica non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini sudafricani o tra società o imprese sudafricane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-100