AccordoTitolo VIII

Art. 100

Non discriminazione

In vigore dal 21 nov 2003
Non discriminazione Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: (a) le misure applicate dal Sudafrica nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese; (b) le misure applicate dalla Comunità e dagli Stati membri nei confronti del Sudafrica non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini sudafricani o tra società o imprese sudafricane.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-100

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Non discriminazione (Art. 100 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo