Accordo›Titolo VIII
Art. 104
Composizione delle controversie
In vigore dal 21 nov 2003
Composizione delle controversie
1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di cooperazione può comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Qualora non sia possibile compone la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un arbitro; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi dalla nomina del primo.
5. Il Consiglio di cooperazione nomina un terzo arbitro entro sei mesi dalla nomina del secondo.
6. Le decisioni dell'arbitro vengono prese a maggioranza entro 12 mesi.
7. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale.
8. Il Consiglio di cooperazione stabilisce le procedure operative per l'arbitrato.
9. Nel caso di controversie derivanti dall'applicazione dei Titoli II e III del presente accordo, si applicano le seguenti procedure:
(a) il secondo arbitro deve essere nominato entro 30 giorni;
(b) il Consiglio di cooperazione nomina un terzo arbitro entro 60 giorni dalla nomina del secondo;
(c) come regola generale, gli arbitri sottopongono le loro conclusioni e decisioni alle Parti e al Consiglio di cooperazione entro sei mesi dalla data della composizione del panel arbitrale.
Nei casi urgenti, compresi quelli che riguardano merci deperibili, gli arbitri si adoperano per presentare la loro relazione alle Parti entro tre mesi;
(d) la Parte interessata informa entro 60 giorni l'altra Parte e il Consiglio di cooperazione delle sue intenzioni riguardo all'applicazione delle conclusioni e delle decisioni del Consiglio di cooperazione o degli arbitri, a seconda dei casi;
(e) qualora non sia possibile conformarsi immediatamente alle conclusioni e alle decisioni del Consiglio di cooperazione o degli arbitri, alla Parte in causa viene concesso un periodo ragionevole per farlo, che non deve essere superiore a 15 mesi dalla data in cui le conclusioni e le decisioni sono state presentate alle Parti. Tuttavia, a seconda delle circostanze, le Parti possono abbreviare o prolungare di comune accordo detto periodo.
10. Fermo restando il loro diritto di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie dell'OMC, la Comunità e il Sudafrica cercano di risolvere le controversie inerenti agli obblighi specifici derivanti dai Titoli II e III del presente accordo avvalendosi delle sue disposizioni specifiche in materia di composizione delle controversie. Le procedure di arbitrato istituite dal presente accordo non si applicano alle questioni inerenti ai diritti e agli obblighi di ciascuna delle Parti a norma dell'OMC, a meno che le Parti non convengano di sottopone tali questioni ad arbitrato.
Storico versioni
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