Accordo›Titolo VIII
Art. 103
Riesame
In vigore dal 21 nov 2003
Riesame
Le Parti riesaminano il presente accordo dopo 5 anni dalla sua entrata in vigore onde valutare le eventuali implicazioni di altre intese tali da incidere sul presente accordo. Le revisioni future vengono stabilite di comune accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-103