Art. 103 · Riesame
AccordoTitolo VIII

Art. 103

103 / 162

Riesame

In vigore dal 21 nov 2003
Riesame Le Parti riesaminano il presente accordo dopo 5 anni dalla sua entrata in vigore onde valutare le eventuali implicazioni di altre intese tali da incidere sul presente accordo. Le revisioni future vengono stabilite di comune accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-103