AccordoTitolo VIII

Art. 98

Clausola sull'esenzione fiscale

In vigore dal 21 nov 2003
Clausola sull'esenzione fiscale 1. Se il trattamento della nazione più favorita è accordato in conformità delle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo esso non si applica alle agevolazioni fiscali che il Sudafrica e gli Stati membri dell'Unione europea praticano o possono praticare in futuro sulla base di accordi volti ad evitare la duplice imposizione o di altre intese fiscali, o del diritto tributario nazionale. 2. Nessuna disposizione del presente accordo, nè di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione delle tasse ai sensi delle disposizioni fiscali o di intese volte ad evitare la duplice imposizione, di altre intese fiscali o del diritto tributario nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente accordo, nè di qualsiasi intesa adottata ai sensi del presente accordo, dev'essere interpretata come un impedimento alla distinzione, ad opera degli Stati membri dell'Unione europea o del Sudafrica, nell'applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o per quanto riguarda la località in cui sono investiti i loro capitali.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-98

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Clausola sull'esenzione fiscale (Art. 98 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo