AccordoTitolo VII

Art. 94

Aiuti non rimborsabili

In vigore dal 21 nov 2003
Aiuti non rimborsabili L'assistenza finanziaria sotto forma di aiuti non rimborsabili è coperta da: (a) una speciale linea di credito sul bilancio comunitario a sostegno delle attività di cooperazione allo sviluppo di cui agli ; (b) risorse finanziarie supplementari provenienti da altre linee del bilancio comunitario per le attività di cooperazione allo sviluppo e internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione deve essere conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-94

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Aiuti non rimborsabili (Art. 94 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo