Accordo›Titolo VI
Art. 89
Risorse umane
In vigore dal 21 nov 2003
Risorse umane
1. Le Parti cooperano per aumentare il valore delle risorse umane nel Sudafrica in tutti i settori contemplati dall'accordo. La cooperazione mira a rafforzare la capacità istituzionale nei settori che il governo considera prioritari per lo sviluppo delle risorse umane, rivolgendo particolare attenzione alle fasce più sfavorite della popolazione.
2. Al fine di migliorare le competenze dei quadri superiori dei settori pubblico e privato, le Parti intensificano la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale nonché la cooperazione tra istituti didattici e imprese. Si cercherà in particolare di instaurare vincoli permanenti tra organismi specializzati dell'Unione europea e del Sudafrica, per favorire gli scambi di esperienze e di risorsa tecniche.
3. Le Parti incoraggiano gli scambi di informazioni onde stimolare la cooperazione per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi da parte delle autorità competenti.
4. Le Parti promuovono i contatti e la cooperazione tra gli istituti di insegnamento superiore come, ad esempio, le università.
Storico versioni
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