Accordo›Titolo VI
Art. 84
Ambiente
In vigore dal 21 nov 2003
Ambiente
1. Le Parti collaborano per arrivare a uno sviluppo sostenibile mediante l'uso razionale delle risorse naturali non rinnovabili e l'uso sostenibile delle risorse naturali rinnovabili, così da promuovere la tutela dell'ambiente, lottare contro il suo deterioramento e tenere sotto controllo l'inquinamento. Le Parti mirano a migliorare la qualità dell'ambiente e collaborano per combattere i problemi ambientali a livello internazionale.
2. Le Parti rivolgono particolare attenzione allo sviluppo delle capacità di gestione dell'ambiente. Esse avviano un dialogo volto a individuare le priorità ambientali. Si esaminerà l'impatto delle precedenti politiche sudafricane sulle condizioni ambientali prendendo, nella misura del possibile, i provvedimenti necessari per rimediare alla situazione.
3. La cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti aspetti: questioni connesse allo sviluppo urbano e all'uso delle terre per scopi agricoli e non agricoli; desertificazione; gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le scorie nucleari; gestione dei prodotti chimici pericolosi; conservazione e uso sostenibile della diversità biologica; gestione sostenibile delle risorse forestali; controllo della qualità dell'acqua; controllo dell'inquinamento di origine industriale e non industriale; controllo dell'inquinamento costiero e marino e gestione delle risorse marine; gestione integrata dei bacini idrografici, compresi i bacini fluviali internazionali; gestione della domanda di risorse idriche e questioni connesse alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
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