AccordoTitolo VI

Art. 84

Ambiente

In vigore dal 21 nov 2003
Ambiente 1. Le Parti collaborano per arrivare a uno sviluppo sostenibile mediante l'uso razionale delle risorse naturali non rinnovabili e l'uso sostenibile delle risorse naturali rinnovabili, così da promuovere la tutela dell'ambiente, lottare contro il suo deterioramento e tenere sotto controllo l'inquinamento. Le Parti mirano a migliorare la qualità dell'ambiente e collaborano per combattere i problemi ambientali a livello internazionale. 2. Le Parti rivolgono particolare attenzione allo sviluppo delle capacità di gestione dell'ambiente. Esse avviano un dialogo volto a individuare le priorità ambientali. Si esaminerà l'impatto delle precedenti politiche sudafricane sulle condizioni ambientali prendendo, nella misura del possibile, i provvedimenti necessari per rimediare alla situazione. 3. La cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti aspetti: questioni connesse allo sviluppo urbano e all'uso delle terre per scopi agricoli e non agricoli; desertificazione; gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi e le scorie nucleari; gestione dei prodotti chimici pericolosi; conservazione e uso sostenibile della diversità biologica; gestione sostenibile delle risorse forestali; controllo della qualità dell'acqua; controllo dell'inquinamento di origine industriale e non industriale; controllo dell'inquinamento costiero e marino e gestione delle risorse marine; gestione integrata dei bacini idrografici, compresi i bacini fluviali internazionali; gestione della domanda di risorse idriche e questioni connesse alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
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Ambiente (Art. 84 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo