Accordo›Sez. B
Art. 81
Capo delegazioni
In vigore dal 21 nov 2003
Capo delegazioni
1. La Commissione è rappresentata in Sudafrica dal capo delegazione che garantisce, assieme all'Ordinatore nazionale, l'attuazione, il controllo e il monitoraggio della cooperazione finanziaria e tecnica, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e alle disposizioni del presente accordo. Il capo delegazione ha, in particolare, il potere di facilitare e accelerare la preparazione, la valutazione e l'esecuzione dei progetti e dei programmi.
2. Il governo del Sudafrica accorda al capo delegazione e ai funzionari della Commissione nominati in Sudafrica i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.
3. Nella definizione dei compiti e degli obblighi dell'Ordinatore nazionale e del capo delegazione, le Parti devono vegliare a ciò che i progetti e i programmi siano il più possibile gestiti a livello locale, nonché alla loro compatibilità e alla loro coerenza con le prassi che si applicano negli altri paesi ACP.
Storico versioni
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