AccordoSez. B

Art. 81

Capo delegazioni

In vigore dal 21 nov 2003
Capo delegazioni 1. La Commissione è rappresentata in Sudafrica dal capo delegazione che garantisce, assieme all'Ordinatore nazionale, l'attuazione, il controllo e il monitoraggio della cooperazione finanziaria e tecnica, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e alle disposizioni del presente accordo. Il capo delegazione ha, in particolare, il potere di facilitare e accelerare la preparazione, la valutazione e l'esecuzione dei progetti e dei programmi. 2. Il governo del Sudafrica accorda al capo delegazione e ai funzionari della Commissione nominati in Sudafrica i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. 3. Nella definizione dei compiti e degli obblighi dell'Ordinatore nazionale e del capo delegazione, le Parti devono vegliare a ciò che i progetti e i programmi siano il più possibile gestiti a livello locale, nonché alla loro compatibilità e alla loro coerenza con le prassi che si applicano negli altri paesi ACP.
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Capo delegazioni (Art. 81 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo