Accordo›Sez. B
Art. 78
Regime fiscale e doganale
In vigore dal 21 nov 2003
Regime fiscale e doganale
1. Il governo del Sudafrica accorda a tutti i contratti finanziati dalla Comunità l'esenzione completa dai dazi fiscali e doganali e/o dalle imposte di effetto equivalente.
2. I dettagli del regime di cui al precedente paragrafo 1 sono stabiliti tramite uno scambio di lettere tra il governo sudafricano e la Commissione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-78