AccordoSez. B

Art. 78

Regime fiscale e doganale

In vigore dal 21 nov 2003
Regime fiscale e doganale 1. Il governo del Sudafrica accorda a tutti i contratti finanziati dalla Comunità l'esenzione completa dai dazi fiscali e doganali e/o dalle imposte di effetto equivalente. 2. I dettagli del regime di cui al precedente paragrafo 1 sono stabiliti tramite uno scambio di lettere tra il governo sudafricano e la Commissione.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-78

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Regime fiscale e doganale (Art. 78 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo