AccordoSez. B

Art. 73

Ammissibilità degli assegnatari di appalti e delle forniture

In vigore dal 21 nov 2003
Ammissibilità degli assegnatari di appalti e delle forniture 1. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea, del Sudafrica e dei paesi ACP. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo in casi debitamente giustificati e allo scopo di ottenere un rapporto costo/efficacia ottimale. 2. Le forniture sono originarie degli Stati membri, del Sudafrica o dei paesi ACP. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono essere originarie di altri paesi.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-73

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Ammissibilità degli assegnatari di appalti e delle forniture (Art. 73 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo