Accordo›Titolo V›Sez. A
Art. 71
Proposta e decisione di finanziamento
In vigore dal 21 nov 2003
Proposta e decisione di finanziamento
1. Le conclusioni della valutazione sono riassunte dal capo delegazione in una proposta di finanziamento elaborata in stretta collaborazione con l'Ordinatore nazionale e/o con il partner richiedente.
2. La Commissione completa la proposta di finanziamento e la trasmette all'organo decisionale della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-71