AccordoTitolo VSez. A

Art. 71

Proposta e decisione di finanziamento

In vigore dal 21 nov 2003
Proposta e decisione di finanziamento 1. Le conclusioni della valutazione sono riassunte dal capo delegazione in una proposta di finanziamento elaborata in stretta collaborazione con l'Ordinatore nazionale e/o con il partner richiedente. 2. La Commissione completa la proposta di finanziamento e la trasmette all'organo decisionale della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-71

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Proposta e decisione di finanziamento (Art. 71 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo