Accordo›Titolo V›Sez. A
Art. 70
Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti
In vigore dal 21 nov 2003
Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti
1. L'identificazione e la preparazione di azioni di sviluppo sono di competenza dell'Ordinatore nazionale del governo sudafricano, quale viene definito all', o di qualsiasi altro beneficiario ammissibile di cui all'.
2. I fascicoli relativi al progetto o al programma presentati ai fini del finanziamento comunitario devono contenere tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione. Questi fascicoli sono ufficialmente trasmessi al capo delegazione dall'Ordinatore nazionale o dagli altri beneficiari ammissibili.
3. La valutazione delle azioni di sviluppo è effettuata congiuntamente dall'Ordinatore nazionale e/o dagli altri beneficiari ammissibili e dalla Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-70