AccordoTitolo VSez. A

Art. 70

Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti

In vigore dal 21 nov 2003
Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti 1. L'identificazione e la preparazione di azioni di sviluppo sono di competenza dell'Ordinatore nazionale del governo sudafricano, quale viene definito all', o di qualsiasi altro beneficiario ammissibile di cui all'. 2. I fascicoli relativi al progetto o al programma presentati ai fini del finanziamento comunitario devono contenere tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione. Questi fascicoli sono ufficialmente trasmessi al capo delegazione dall'Ordinatore nazionale o dagli altri beneficiari ammissibili. 3. La valutazione delle azioni di sviluppo è effettuata congiuntamente dall'Ordinatore nazionale e/o dagli altri beneficiari ammissibili e dalla Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti (Art. 70 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo