AccordoTitolo VSez. A

Art. 67

Beneficiari ammissibili

In vigore dal 21 nov 2003
Beneficiari ammissibili I partner della cooperazione suscettibili di ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni di base, le organizzazioni regionali e internazionali, le istituzioni e gli operatori pubblici o privati. Qualsiasi altro organismo può essere ammissibile qualora lo decidano le due parti.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-67

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Beneficiari ammissibili (Art. 67 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo