Accordo›Titolo V›Sez. A
Art. 67
Beneficiari ammissibili
In vigore dal 21 nov 2003
Beneficiari ammissibili
I partner della cooperazione suscettibili di ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni di base, le organizzazioni regionali e internazionali, le istituzioni e gli operatori pubblici o privati.
Qualsiasi altro organismo può essere ammissibile qualora lo decidano le due parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-67