Accordo›Titolo IV
Art. 62
Pesca
In vigore dal 21 nov 2003
Pesca
La cooperazione in questo settore mira a favorire la gestione e l'utilizzo sostenibili delle risorse della pesca tenendo conto degli interessi a lungo termine delle due Parti. Essa si realizzerà mediante lo scambio di informazioni e l'elaborazione e l'attuazione di intese che potranno riguardare le aspirazioni delle Parti in campo economico, commerciale, scientifico, tecnico e in materia di sviluppo. Queste intese formeranno oggetto di un accordo sulla pesca distinto e reciprocamente vantaggioso che le Parti si impegnano, nella misura del possibile, a concludere quanto prima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-62