AccordoTitolo IV

Art. 62

Pesca

In vigore dal 21 nov 2003
Pesca La cooperazione in questo settore mira a favorire la gestione e l'utilizzo sostenibili delle risorse della pesca tenendo conto degli interessi a lungo termine delle due Parti. Essa si realizzerà mediante lo scambio di informazioni e l'elaborazione e l'attuazione di intese che potranno riguardare le aspirazioni delle Parti in campo economico, commerciale, scientifico, tecnico e in materia di sviluppo. Queste intese formeranno oggetto di un accordo sulla pesca distinto e reciprocamente vantaggioso che le Parti si impegnano, nella misura del possibile, a concludere quanto prima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo