Accordo›Titolo IV
Art. 60
Turismo
In vigore dal 21 nov 2003
Turismo
1. Le Parti cooperano allo scopo di promuovere lo sviluppo di un'industria del turismo competitiva. In questo contesto, le Parti decidono in particolare di:
(a) stimolare lo sviluppo del settore del turismo in quanto generatore di crescita e di emancipazione economica, nonché fonte di occupazione e di valuta straniera;
(b) adoperarsi per attuare un'alleanza strategica che associ interessi pubblici, privati e comunitari per garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;
(c) effettuare operazioni congiunte in settori quali lo sviluppo dei prodotti e dei mercati, la valorizzazione delle risorse umane e il potenziamento delle strutture istituzionali;
(d) collaborare in attività di formazione e di sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare la qualità dei servizi;
(e) collaborare per promuovere e sviluppare il turismo a livello locale tramite progetti pilota nelle zone rurali;
(f) facilitare la libera circolazione dei turisti.
2. Le Parti decidono di basare la cooperazione in materia di turismo in particolare sui seguenti orientamenti;
(a) rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;
(b) valorizzare il patrimonio culturale;
(c) favorire la formazione, il trasferimento di know how e la sensibilizzazione in materia presso la popolazione nel suo complesso;
(d) garantire un'interazione positiva tra il turismo e la protezione dell'ambiente;
(e) promuovere la cooperazione regionale nell'Africa australe.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-60