Accordo›Titolo IV
Art. 55
Società dell'informazioni Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
In vigore dal 21 nov 2003
Società dell'informazioni
Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
1. Le Parti decidono di cooperare nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), da esse ritenuto un settore chiave della società moderna e di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale e per conseguire il traguardo di una società dell'informazione. Le comunicazioni in questo contesto includono le tecnologie nei settori delle poste, della tele e radiodiffusione, delle telecomunicazioni e dell'informazione. La cooperazione mira a:
(a) migliorare l'accesso degli enti pubblici e privati sudafricani ai mezzi di comunicazione, alle tecnologie dell'elettronica e dell'informazione attraverso il sostegno allo sviluppo di reti di infrastrutture, alla valorizzazione delle risorse umane e all'elaborazione di politiche adeguate concernenti la società dell'informazione in Sudafrica;
(b) promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe in questo settore, in particolare nell'ambito delle tecnologie satellitari;
(c) affrontare le sfide rappresentate dalla globalizzazione, dalle nuove tecnologie, dai processi di ristrutturazione istituzionale e settoriale e dal divario crescente tra servizi di informazione di base e servizi avanzati.
2. La cooperazione comprende in particolare:
(a) il dialogo su vari aspetti della società dell'informazione, in particolare le questioni di regolamentazione e la politica del settore delle comunicazioni.
(b) gli scambi di informazioni e l'eventuale assistenza tecnica in materia di regolamentazione, di normalizzazione, di valutazione e di certificazione della conformità delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nonché di utilizzo delle frequenze;
(c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e lo sviluppo di nuovi impianti, in particolare riguardo all'interconnessione delle reti e all'interoperabilità delle applicazioni;
(d) la promozione e l'attuazione di ricerca e sviluppo tecnologico comuni per progetti riguardanti le nuove tecnologie legate alla società dell'informazione;
(e) l'accesso delle organizzazioni sudafricane ai progetti o programmi della Comunità sulla base delle intese che si applicano ai diversi settori considerati, e l'accesso, alle stesse condizioni, delle organizzazioni dell'Unione europea alle operazioni avviate dal Sudafrica.
Storico versioni
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