Accordo›Titolo IV
Art. 59
Trasporti
In vigore dal 21 nov 2003
Trasporti
1. La cooperazione in questo settore mira a:
(a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a modi di trasporto economicamente convenienti, sicuri e affidabili nonché a promuovere i flussi di merci nel paese favorendo lo sviluppo di reti di infrastrutture e di sistemi di trasporto intermodali sostenibili dal punto di vista economico e ambientale;
(b) favorire la cooperazione fra i paesi dell'Africa australe per creare una rete di trasporti sostenibile adeguata alle esigenze della regione.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti obiettivi specifici;
(a) contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
(b) migliorare gradualmente le condizioni del trasporto aereo, ferroviario, stradale e multimodale come pure la gestione di strade, ferrovie, porti e aeroporti nonché del traffico marittimo e aereo;
(c) potenziare la sicurezza del traffico aereo e marittimo aumentando gli aiuti alla navigazione e alla formazione per permettere l'attuazione di programmi efficienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-59