AccordoTitolo IV

Art. 59

Trasporti

In vigore dal 21 nov 2003
Trasporti 1. La cooperazione in questo settore mira a: (a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a modi di trasporto economicamente convenienti, sicuri e affidabili nonché a promuovere i flussi di merci nel paese favorendo lo sviluppo di reti di infrastrutture e di sistemi di trasporto intermodali sostenibili dal punto di vista economico e ambientale; (b) favorire la cooperazione fra i paesi dell'Africa australe per creare una rete di trasporti sostenibile adeguata alle esigenze della regione. 2. La cooperazione si concentra sui seguenti obiettivi specifici; (a) contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; (b) migliorare gradualmente le condizioni del trasporto aereo, ferroviario, stradale e multimodale come pure la gestione di strade, ferrovie, porti e aeroporti nonché del traffico marittimo e aereo; (c) potenziare la sicurezza del traffico aereo e marittimo aumentando gli aiuti alla navigazione e alla formazione per permettere l'attuazione di programmi efficienti.
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Trasporti (Art. 59 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo