Accordo›Titolo IV
Art. 57
Energia
In vigore dal 21 nov 2003
Energia
1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a:
(a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a fonti di energia economicamente convenienti, affidabili e sostenibili;
(b) riorganizzare e modernizzare i sottosettori di produzione, distribuzione e consumo dell'energia per ottimizzare la prestazione di servizi adeguati in termini di efficienza economica, di sviluppo sociale e di accettabilità per l'ambiente;
(c) favorire la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe per utilizzare le risorse energetiche disponibili localmente secondo criteri di efficienza e di compatibilità con la tutela dell'ambiente.
2. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
(a) favorire lo sviluppo di politiche energetiche e di infrastrutture adeguate in Sudafrica;
(b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico del Sudafrica;
(c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici sul piano tecnico, economico e finanziario, in particolare nei settori dell'elettricità e dei combustibili liquidi;
(d) favorire lo sviluppo di capacità a livello di consulenti locali, in particolare dispensando una formazione generale e tecnica;
(e) sviluppare forme nuove e rinnovabili di energia e sostenere le infrastrutture, in particolare per l'approvvigionamento energetico delle zone rurali;
(f) favorire l'uso razionale dell'energia, soprattutto promuovendo l'efficacia dei sistemi energetici;
(g) promuovere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente;
(h) promuovere la cooperazione regionale nel settore energetico nell'Africa australe.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-57