AccordoTitolo IV

Art. 57

Energia

In vigore dal 21 nov 2003
Energia 1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a: (a) migliorare l'accesso dei cittadini sudafricani a fonti di energia economicamente convenienti, affidabili e sostenibili; (b) riorganizzare e modernizzare i sottosettori di produzione, distribuzione e consumo dell'energia per ottimizzare la prestazione di servizi adeguati in termini di efficienza economica, di sviluppo sociale e di accettabilità per l'ambiente; (c) favorire la cooperazione tra i paesi dell'Africa australe per utilizzare le risorse energetiche disponibili localmente secondo criteri di efficienza e di compatibilità con la tutela dell'ambiente. 2. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici: (a) favorire lo sviluppo di politiche energetiche e di infrastrutture adeguate in Sudafrica; (b) diversificare le fonti di approvvigionamento energetico del Sudafrica; (c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici sul piano tecnico, economico e finanziario, in particolare nei settori dell'elettricità e dei combustibili liquidi; (d) favorire lo sviluppo di capacità a livello di consulenti locali, in particolare dispensando una formazione generale e tecnica; (e) sviluppare forme nuove e rinnovabili di energia e sostenere le infrastrutture, in particolare per l'approvvigionamento energetico delle zone rurali; (f) favorire l'uso razionale dell'energia, soprattutto promuovendo l'efficacia dei sistemi energetici; (g) promuovere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente; (h) promuovere la cooperazione regionale nel settore energetico nell'Africa australe.
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Energia (Art. 57 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo