Accordo›Titolo IV
Art. 58
Settore minerario e minerali
In vigore dal 21 nov 2003
Settore minerario e minerali
1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a:
(a) sostenere e promuovere i provvedimenti politici volti a migliorare le norme di salute e sicurezza nell'industria mineraria e le condizioni di lavoro;
(b) rendere accessibili le informazioni riguardanti le risorse minerali e la geoscienza per permettere le attività di prospezione e gli investimenti nel settore minerario. La cooperazione deve anche creare un clima reciprocamente vantaggioso per attirare gli investimenti, con particolare riguardo alle PMI (e i gruppi di popolazione precedentemente svantaggiati);
(c) sostenere politiche che assicurino lo svolgimento delle attività minerarie nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, tenendo conto delle condizioni specifiche del paese e delle caratteristiche del settore minerario;
(d) cooperare nella ricerca e sviluppo di tecnologie relative all'estrazione mineraria e ai minerali.
2. La cooperazione riguarda le attività intraprese dal Sudafrica nel quadro dell'unità di coordinamento minerario della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC).
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-58