AccordoTitolo IV

Art. 58

Settore minerario e minerali

In vigore dal 21 nov 2003
Settore minerario e minerali 1. La cooperazione in questo settore mira in particolare a: (a) sostenere e promuovere i provvedimenti politici volti a migliorare le norme di salute e sicurezza nell'industria mineraria e le condizioni di lavoro; (b) rendere accessibili le informazioni riguardanti le risorse minerali e la geoscienza per permettere le attività di prospezione e gli investimenti nel settore minerario. La cooperazione deve anche creare un clima reciprocamente vantaggioso per attirare gli investimenti, con particolare riguardo alle PMI (e i gruppi di popolazione precedentemente svantaggiati); (c) sostenere politiche che assicurino lo svolgimento delle attività minerarie nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, tenendo conto delle condizioni specifiche del paese e delle caratteristiche del settore minerario; (d) cooperare nella ricerca e sviluppo di tecnologie relative all'estrazione mineraria e ai minerali. 2. La cooperazione riguarda le attività intraprese dal Sudafrica nel quadro dell'unità di coordinamento minerario della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (SADC).
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Settore minerario e minerali (Art. 58 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo