AccordoTitolo IV

Art. 54

Microimprese e piccole e medie imprese

In vigore dal 21 nov 2003
Microimprese e piccole e medie imprese Le Parti si impegnano a sviluppare e rafforzare le microimprese (MI) e le piccole e medie imprese (PMI) del Sudafrica e a promuovere la cooperazione tra le PMI della Comunità e del Sudafrica come pure dell'Africa australe in forme rispettose della parità uomo-donna. Le Parti si impegnano in particolare a: (a) collaborare, se necessario, per realizzare un quadro giuridico, amministrativo, istituzionale, tecnico, fiscale e finanziario favorevole alla creazione e all'espansione delle PMI e delle MI; (b) fornire l'assistenza necessaria alle PMI e alle MI, indipendentemente dal loro statuto giuridico, in settori quali il finanziamento, la formazione professionale, la tecnologia e le tecniche di commercializzazione; (c) fornire assistenza alle imprese, alle organizzazioni, ai dirigenti e alle agenzie prestatrici di servizi di cui alla lettera b) attraverso iniziative adeguate di sostegno tecnico, scambio di informazioni e sviluppo di capacità; (d) creare e facilitare i legami adeguati tra gli operatori privati del Sudafrica, dell'Africa australe e della Comunità per migliorare i flussi di informazioni (relativamente alla formulazione e all'attuazione di strategie, alla congiuntura e agli sbocchi commerciali, alla costituzione di reti, alla creazione di joint vetture e al trasferimento di competenze).
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-54

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Microimprese e piccole e medie imprese (Art. 54 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo