Accordo›Titolo IV
Art. 54
Microimprese e piccole e medie imprese
In vigore dal 21 nov 2003
Microimprese e piccole e medie imprese
Le Parti si impegnano a sviluppare e rafforzare le microimprese (MI) e le piccole e medie imprese (PMI) del Sudafrica e a promuovere la cooperazione tra le PMI della Comunità e del Sudafrica come pure dell'Africa australe in forme rispettose della parità uomo-donna. Le Parti si impegnano in particolare a:
(a) collaborare, se necessario, per realizzare un quadro giuridico, amministrativo, istituzionale, tecnico, fiscale e finanziario favorevole alla creazione e all'espansione delle PMI e delle MI; (b) fornire l'assistenza necessaria alle PMI e alle MI, indipendentemente dal loro statuto giuridico, in settori quali il finanziamento, la formazione professionale, la tecnologia e le tecniche di commercializzazione;
(c) fornire assistenza alle imprese, alle organizzazioni, ai dirigenti e alle agenzie prestatrici di servizi di cui alla lettera b) attraverso iniziative adeguate di sostegno tecnico, scambio di informazioni e sviluppo di capacità;
(d) creare e facilitare i legami adeguati tra gli operatori privati del Sudafrica, dell'Africa australe e della Comunità per migliorare i flussi di informazioni (relativamente alla formulazione e all'attuazione di strategie, alla congiuntura e agli sbocchi commerciali, alla costituzione di reti, alla creazione di joint vetture e al trasferimento di competenze).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-54