AccordoTitolo IV

Art. 51

Industria

In vigore dal 21 nov 2003
Industria La cooperazione in questo settore si prefigge di facilitare la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'industria sudafricana stimolandone al tempo stesso la competitività e la crescita, nonché di creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra l'industria sudafricana e comunitaria. La cooperazione mira, in particolare, a: (a) incoraggiare la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti (imprese, professionisti, organizzazioni settoriali e altre organizzazioni commerciali, organizzazioni dei lavoratori, ecc.); (b) sostenere gli sforzi di ristrutturazione e di ammodernamento dell'industria intrapresi dai settori pubblici e privati del Sudafrica, in condizioni che permettano di garantire la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento economico; (c) incoraggiare lo sviluppo di un ambiente favorevole all'iniziativa privata, allo scopo di stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e d'esportazione; (d) promuovere una migliore utilizzazione delle risorse umane e del potenziale industriale del Sudafrica agevolando in particolare l'accesso al credito e ai mezzi di finanziamento degli investimenti, nonché sostenendo l'innovazione industriale, il trasferimento di tecnologie, la formazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-51

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Industria (Art. 51 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo