AccordoSez. F

Art. 46

Proprietà intellettuale

In vigore dal 21 nov 2003
Proprietà intellettuale 1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente ai massimi standard internazionali. Le Parti attuano l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIP) a decorrere dal 1 gennaio 1996 e si impegnano a rafforzare, se necessario, la protezione prevista nel quadro del suddetto accordo. 2. In caso di difficoltà nel settore della tutela della proprietà intellettuale che si ripercuotano sugli scambi commerciali, su richiesta dell'una o dell'altra Parte si tengono consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. La Comunità ed i suoi Stati membri ribadiscono l'importanza che attribuiscono agli obblighi derivanti dai testi seguenti: (a) Protocollo dell'accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989); (b) Convenzione internazionale sui diritti degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Roma 1961); (c) Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1979, modificato nel 1984). 4. Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo dell'OMC sui TRIP, il Sudafrica può considerare favorevolmente l'adesione alle convenzioni multilaterali di cui al paragrafo 3. 5. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono agli strumenti seguenti: (a) Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, modificato nel 1979); (b) Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); (c) Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1978); (d) Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980); (e) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979), OMPI; (f) Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT), 1996. 6. Per facilitare l'attuazione del presente articolo, la Comunità può fornire, su richiesta e secondo modalità e condizioni mutualmente convenute, un'assistenza tecnica alla Repubblica sudafricana, soprattutto per l'elaborazione di leggi e regolamentazioni relative alla tutela e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, alla prevenzione contro l'abuso di questi diritti, all'istituzione e al rafforzamento di uffici nazionali e di altre agenzie incaricate dell'applicazione e della tutela dei diritti, con particolare riguardo alla formazione del personale. 7. Le Parti decidono che, ai fini dell'applicazione del presente accordo, la proprietà intellettuale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, e i modelli di utilità, i brevetti, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche, i disegni e i modelli industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali o di servizi, le topografie di circuiti integrati, la tutela giuridica delle basi di dati, nonché la protezione contro la concorrenza sleale, di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate sul know-how.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-46

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Proprietà intellettuale (Art. 46 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo