Accordo›Sez. F
Art. 45
Appalti pubblici
In vigore dal 21 nov 2003
Appalti pubblici
1. Le Parti decidono di cooperare affinché l'accesso ai loro appalti pubblici sia disciplinato da un regime onesto, equo e trasparente.
2. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi realizzati in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-45