AccordoSez. F

Art. 45

Appalti pubblici

In vigore dal 21 nov 2003
Appalti pubblici 1. Le Parti decidono di cooperare affinché l'accesso ai loro appalti pubblici sia disciplinato da un regime onesto, equo e trasparente. 2. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi realizzati in materia.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-45

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Appalti pubblici (Art. 45 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo